Biglietti di trasporto acquistati, soggiorni e vacanze prenotate ai tempi del Coronavirus: posso annullarli e chiedere il rimborso? Ne ho sempre diritto? Come fare?
Altro tema oggetto di molte domande questi giorni, riguarda la possibilità di annullare e chiedere conseguentemente il rimborso dei biglietti acquistati per il trasporto (a mezzo aereo, treno, nave, bus), delle prenotazioni di soggiorni (presso hotel, b&b, campeggi, case vacanze etc..), delle vacanze e pacchetti turistici in generale acquistati.
I recenti provvedimenti legislativi volti a contenere il diffondere del Covid-19, ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, che limita pesantemente qualsiasi i spostamento delle persone fisiche fino al 3 maggio 2020, salvo quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, ha impedito a molti di usufruire dei servizi preventivamente acquistati.
Posso annullare il biglietto acquistato, il soggiorno e la vacanza prenotata?
La risposta è si. Ricorre in tali ipotesi la fattispecie della impossibilità sopravvenuta (ex art 1463 c.c.) del soggetto che ha acquistato il servizio (quali voli, soggiorni in strutture alberghiere, vacanze, in Italia e all’estero) ad usufruirne, che legittimerebbe lo stesso a richiedere il totale rimborso delle somme corrisposte al vettore (la compagnia aerea, la società di trasporto a mezzo treno, nave, bus), a chi offre l’alloggio (alberghi, b&b, campeggi etc..) e all’organizzatore del viaggio. La normativa emergenziale emanata (art. 28 D.L. 2 marzo 2020 n. 9) tuttavia, se riconosce a chi ha acquistato uno dei servizi sopra indicati di recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta, non prevede alcun obbligo di rimborso in capo al venditore, vediamo perché..
Ho sempre diritto al rimborso integrale di quanto ho speso?
L’art. 28 del citato D.L. 2 marzo 2020 n. 9, interviene da un lato per tutelare i consumatori impossibilitati ad usufruire del servizio acquistato (trasporto in treno, aereo, nave, bus, soggiorno in hotel, b&b, campeggi, pacchetto viaggio etc.) dall’altro intende evitare il tracollo del settore di riferimento (compagnie di trasporto, hotel..) e prevede la possibilità per tali soggetti di evitare il rimborso di quanto ricevuto, offrendo l’emissione di un voucher, ossia di un buono, di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Nonostante molte compagnie aeree e tour operator abbiamo provveduto e stiano provvedendo agli integrali rimborsi, il rimborso in denaro, in ossequio a detta normativa, non è quindi obbligatorio.
Il rimborso o l’emissione di un voucher di importo pari al servizio acquistato è automatico?
No. Il titolare del servizio acquistato (biglietto aereo, treno, nave, bus, alloggio in hotel, b&b, campeggio, casa vacanze etc., pacchetto vacanza) dovrà attivarsi entro 30 giorni dalla fine della situazione emergenziale (attualmente fissata al 3 maggio 2020, salvo ulteriori slittamenti in avanti del periodo di limitazione degli spostamenti) comunicando la volontà di recedere dal contratto, richiedendo contestualmente il rimborso o l’emissione del voucher.
Come posso richiedere il rimborso?
Sarà necessario contattare il soggetto da cui il servizio è stato acquistato (compagnia aerea, società di trasporto, hotel, b&b, casa vacanze, campeggio, organizzatore del viaggio etc.) seguendo le procedure dallo stesso indicate (ad es. comunicazione a mezzo mail etc.)
E se il venditore del servizio non risponde?
In tal caso sarà necessario inviare al venditore del servizio (organizzatore viaggi, compagnia aerea etc..) una comunicazione tracciabile ufficiale (comunicazione a mezzo Pec all’indirizzo del venditore o lettera raccomandata A/R presso la sede legale della società), per evitare di decadere dal diritto al rimborso o all’emissione del voucher.
Avv. Luca Ruggeri